(massima n. 1)
Poiché alla riabilitazione non sono di ostacolo, di per se stesse, eventuali condanne riportate successivamente alla sentenza cui specificamente la richiesta di riabilitazione si riferisce, per determinare la decorrenza del termine allo spirare del quale, a norma dell'art. 179 c.p.p., può essere presa in esame la richiesta (di norma cinque anni o, in caso di recidiva, dieci anni) occorre fare riferimento al momento in cui risulti eseguita o si sia in altro modo estinta la pena principale portata dalla sentenza per cui la riabilitazione è stata chiesta.