(massima n. 1)
In tema di riabilitazione, la riduzione da cinque a tre anni, per effetto della novella introdotta con L. n. 145 del 2004, del termine con decorrenza, fuori dal caso di esecuzione, dal giorno di estinzione in altro modo della pena principale e necessario per la concessione del beneficio, non ha comportato l'implicita modifica per equiparazione del termine quinquennale previsto per l'estinzione del reato in caso di condanna con sospensione condizionale.