(massima n. 1)
La previsione di un termine di almeno otto anni per la concedibilitą della riabilitazione in caso di recidiva aggravata trova applicazione solo se detta recidiva sia stata accertata con sentenza di condanna. (Nella specie, č stata dichiarata l'illegittimitą del provvedimento del presidente del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto l'inammissibilitą dell'istanza di riabilitazione, proposta prima del decorso dell'indicato termine, da un soggetto condannato, con riconoscimento della recidiva qualificata, con decreto penale).