(massima n. 1)
Il rigetto della richiesta di riabilitazione non può essere motivato facendo riferimento ad un decreto penale anteriore alle condanne per le quali era stata chiesta la riabilitazione ed a procedimenti penali di cui non è stato accertato l'esito, senza considerare i fatti oggetto di questi procedimenti in relazione anche agli altri elementi acquisiti, in modo da giungere ad una valutazione complessiva circa l'esistenza o meno delle prove della buona condotta.