(massima n. 1)
Quantunque la pendenza di procedimenti penali non possa ritenersi, di per sč, preclusiva della riabilitazione, assume, tuttavia, rilevanza, al fine di valutare la prova costante ed effettiva di buona condotta, il loro esito, in quanto, in caso di accertata condanna, sussiste l'obbligo del giudice di spiegare le ragioni in base alle quali la condanna stessa viene ritenuta compatibile con la prova della buona condotta.