(massima n. 1)
L'azione di regolamento di confine è azione cosiddetta duplice, perché a ciascuna delle parti spetta l'onere di provare l'estensione del proprio fondo, onde determinare la linea di demarcazione con il fondo del vicino; pertanto il giudice non può arrestare la propria indagine all'esame dei titoli di una sola parte, ma deve prendere in considerazione anche quelli dell'altra e procedere all'esame dei luoghi per riscontrare la corrispondenza del confine a quello risultante dall'esame comparativo dei titoli, determinando, in caso di difformità, il confine sulla base dei titoli stessi. Se, viceversa, i titoli non contengono elementi per la determinazione del confine, il giudice deve ricorrere ad altri mezzi di prova, attenendosi, in mancanza di altri elementi, alle mappe catastali.