(massima n. 1)
La riabilitazione militare, quella cioč riflettente le pene militari accessorie e altri effetti penali militari della condanna, ha caratteristiche sue proprie rispetto alla riabilitazione ordinaria, essendo, tra l'altro, facoltativa e non obbligatoria e, pertanto, non conseguendo automaticamente alla riabilitazione concessa a norma della legge penale comune, stante invece l'obbligo del giudice militare di prendere in considerazione gli aspetti peculiari dello status di militare proprio del condannato.