(massima n. 1)
La funzione della riabilitazione prevista dall'art. 178 c.p. č quella di estinguere «le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti»; l'eccezione alla regola suddetta č rappresentata dall'art. 72 c.p.m.p., che in relazione alle «pene militari accessorie ed agli altri effetti penali militari», prevede la necessitą della riabilitazione militare. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha altresģ evidenziato, da una parte, che «effetti penali della condanna» sono quelle conseguenze giuridiche di carattere afflittivo diverse dalle pene accessorie che derivano direttamente dalla condanna stessa, e che consistono, tra l'altro, nella soggezione ad eventuali particolari aggravi derivanti dallo stato di gią condannato, e, dall'altra, che tra le dette conseguenze giuridiche rientra anche la possibilitą per chi le subisce di vedersi applicare un aumento di pena in caso di commissione da parte sua di ulteriori reati).