(massima n. 1)
Non può riconoscersi valore preclusivo della concessione della riabilitazione alla condanna successiva alla sentenza per la quale la riabilitazione è richiesta, se isolatamente riguardata e senza valutazione del contenuto, che va invece esaminato nella sua portata sintomatica e posto in relazione, per un più ampio giudizio, a quant'altro possa riguardare la condotta complessiva del soggetto.