(massima n. 1)
L'istituto della riabilitazione, avuto riguardo alla sua funzione che č al tempo stesso premiale e social-preventiva, puō trovare applicazione con riguardo a tutte le condanne, ivi comprese quelle a pena condizionalmente sospesa, come č dato desumere anche dall'art. 179, comma 1, c.p., nella parte in cui esso, ai fini della decorrenza del termine per poter ottenere la riabilitazione, fa riferimento, oltre che all'avvenuta esecuzione della pena, anche alla sua eventuale estinzione per altra causa, quale č quella prodotta appunto dalla sospensione condizionale, una volta che il relativo termine sia positivamente decorso.