(massima n. 1)
In tema di condizioni per la riabilitazione, sono ininfluenti, ai fini della valutazione dell'impossibilitą di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, sia la circostanza che le persone offese non si siano costituite parte civile nel processo sia che esse non abbiano chiesto al condannato un ristoro dei danni patiti a causa della sua condotta di reato.