(massima n. 1)
In materia testamentaria, ove l'istituito produca in giudizio una fotocopia di un frammento dell'originale della scheda, strappato in una sua parte in modo tale che non sia possibile ricostruirne l'esatto contenuto, deve ritenersi ammissibile la prova per testimoni finalizzata, da un lato, a dimostrare - ai sensi dell'art. 684 c.c. - che la distruzione o cancellazione parziale del testamento non costituisce espressione di un'effettiva volontā di revoca e, dall'altro, che il mancato reperimento dell'originale della scheda non č addebitabile - ai fini di cui agli artt. 2724, n. 3), e 2725 c.c. - a responsabilitā dell'istituito medesimo.