(massima n. 1)
Non è revocabile in sede esecutiva, ma solo in esito ad impugnazione sul punto, la sospensione condizionale della pena nell'ipotesi prevista dall'art. 168, terzo comma, c.p.p., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e cioè se concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, c.p. (secondo cui il beneficio non può essere concesso più di una volta, salva l'ipotesi prevista dalla legge), qualora la sentenza che l'abbia disposta sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della menzionata novella n. 128/2001. Ed invero, il carattere sostanziale della norma contenuta nel menzionato art. 168, terzo comma, ne preclude l'applicazione retroattiva, peraltro impedita anche qualora ad essa fosse da riconoscere natura di norma processuale, stante il limite naturale del rispetto «degli atti e dei fatti esauriti sotto l'impero della legge anteriore».