(massima n. 1)
Nell'espressione «delitto ovvero contravvenzione della stessa indole» contenuta nel primo comma dell'art. 168 c.p. la cui commissione da parte di condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa provoca la revoca del beneficio, la congiunzione chiarisce che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia «della stessa indole» di quella in relazione alla quale venne applicato il beneficio della condanna condizionale laddove tale condizione non è richiesta nel caso di delitti, che opera come causa di revoca sempre, di qualunque natura esso delitto sia.