(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 168 c.p. la revoca della sospensione condizionale della pena opera di diritto e può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione (art. 674 c.p.p.) dopo la pronuncia della condanna per un altro reato e, poiché in mancanza di disposizioni diverse la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445 comma secondo c.p.p.), deve concludersi che con questa sentenza il giudice, se ve ne sono le condizioni, deve disporre la revoca della sospensione condizionale.