(massima n. 1)
Atteso il disposto di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p., secondo cui, in caso di applicazione della pena su richiesta, il reato ed ogni relativo effetto penale sono estinti se l'imputato, nei termini indicati, non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, deve escludersi che con la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. possa disporsi la revoca della sospensione condizionale concessa con una precedente condanna; revoca che potrą operare solo qualora si verifichi la condizione impeditiva al prodursi del suddetto effetto estintivo.