(massima n. 1)
Il presupposto di legittimità della revoca della sospensione condizionale per «altra condanna» in relazione a un delitto anteriormente commesso è che la pronuncia pregiudicante sia divenuta definitiva, dal momento che si tratta di rimuovere una situazione giuridica già stabilita con pronuncia irrevocabile. (La Corte ha quindi chiarito che, nel caso in cui l'intervenuta sentenza di condanna non sia definitiva, il giudice può valutare solo la non meritevolezza della concessione ulteriore del beneficio, ma non può procedere alla rimozione della sospensione condizionale già concessa, perché la revoca deve collegarsi ad un'attività meramente ricognitiva della verifica dell'esistenza di un presupposto che ope legis comporta appunto la revoca).