(massima n. 1)
La riabilitazione minorile, prevista dall'art. 24 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, non estingue la pena principale e non elimina le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena (e del perdono giudiziale); trattandosi di istituti quello della riabilitazione e quello della sospensione condizionale della pena che operano su piani diversi, senza reciproche interferenze, ne consegue che l'intervenuta riabilitazione non č di ostacolo alla revoca della sospensione condizionale della pena.