(massima n. 1)
La sentenza di patteggiamento č inidonea a costituire il presupposto per l'operativitā della revoca di cui al n. 1 ma non pure del n. 2 dell'art. 168 c.p.: infatti, la revoca, mentre nella prima ipotesi presuppone un giudizio di responsabilitā, non riscontrabile nel procedimento definito con patteggiamento, nella seconda ipotesi diventa operante nel momento in cui si verifica, avuto riguardo alla pena irrogata, il superamento del limite stabilito dall'art. 164 c.p., prescindendo da ogni valutazione in ordine alla natura della sentenza.