(massima n. 1)
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di obblighi, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello previsto dall'art. 163 cod.pen., ossia con quello durante il quale č sospesa l'esecuzione della sanzione irrogata, dopo il passaggio in giudicato della decisione. (Fattispecie relativa a sentenza di condanna con sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilitā).