(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, risolvendosi il mancato pagamento cui č subordinato il beneficio in una causa di revoca dello stesso, come testualmente si ricava dall'art. 168 comma primo, n. 1, ultimo inciso, c.p., la verifica della concreta possibilitā del condannato di fare fronte a tale onere trova la sua realizzazione indefettibile in sede esecutiva, spettando appunto al giudice della esecuzione stabilire se, nel momento in cui tale onere deve essere effettivamente adempiuto, esso possa essere soddisfatto. Ne consegue che il giudice della cognizione, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento del danno ex art. 165 c.p., non č tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato, essendo sempre possibile per il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare la assoluta impossibilitā dell'adempimento, che, ove ritenuta provata, impedisce la revoca del beneficio.