(massima n. 1)
La clausola con la quale si subordini la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di diserzione alla riassunzione del servizio entro una certa data è illegittima. Essa, invero è fuori dall'ambito di quelle consentite dall'art. 165 c.p. e il relativo obbligo non è prestazione esigibile potendo esso essere adempiuto anche attraverso altra forma e cioè l'espiazione della pena, avendo ritenuto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 467 del 19 dicembre 1991, che anche il militare in servizio può rifiutare, per motivi di coscienza, di prestare il relativo servizio e che egli in tale ipotesi è esonerato dalla relativa prestazione sempre che la durata della pena espiata sia complessivamente almeno pari al tempo residuo di servizio militare da prestare.