(massima n. 1)
Il condannato, che abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena subordinata al compimento di determinati obblighi stabiliti nella sentenza, non può invocare la sopravvenuta impossibilità di ottemperare per caso fortuito o forza maggiore se tale circostanza impeditiva dipende dall'avere egli stesso precostituito, mediante un proprio atto volontario, le condizioni per non adempiere, ostandovi il principio della personalità della pena e della obbligatorietà ed effettività di essa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la cessione a terzi della proprietà dell'area possa integrare una ipotesi di impossibilità ad eseguire la demolizione delle opere abusive imposta con la sentenza di condanna per la fruizione del beneficio).