(massima n. 1)
A norma dell'art. 682 c.c., una disposizione testamentaria deve ritenersi tacitamente revocata quando esiste, tra essa ed altra di data posteriore, incompatibilitā oggettiva (impossibilitā di dare esecuzione sia all'una che all'altra) o anche solo soggettiva (desumibile volontā del de cuius di revocare, in tutto o in parte, il testamento precedente). Il relativo apprezzamento compete al giudice di merito ed č incensurabile in cassazione quando del proprio convincimento sia stata data giustificazione con un processo logico interpretativo condotto in conformitā delle norme giuridiche.