(massima n. 2)
Per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. - getto pericolose di cose - non è necessario che le emissioni siano vietate da speciali norme giuridiche, essendo sufficiente che esse superino il limite della normale tollerabilità, valicato il quale le emissioni stesse diventano moleste con conseguente pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice. Ed invero il discrimine tra una condotta lecita ed una illecita, ai fini della configurabilità del reato in esame, è il superamento di tale limite, in riferimento al disposto dell'art. 844 c.c.: superamento che sarebbe penalmente rilevante anche in presenza di una specifica autorizzazione all'impiego di sostanze esalanti. (Nel caso di specie si trattava di emissioni provocate da sostanze, quali oli minerali, solventi e benzine, usate dall'imputato, senza che peraltro esistesse alcuna autorizzazione, per l'attività di meccanico - svolta nel suo garage condominiale, trasformato in una officina per riparazioni meccaniche e messe a punto - ed idonee a molestare, secondo la contestazione, le persone residenti nelle unità abitative dello stesso edificio; la Suprema Corte ha ritenuto legittima la configurabilità della contravvenzione in questione, in relazione a tale concreta fattispecie, ed ha enunciato il principio di cui in massima).