(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā dell' elemento soggettivo nel reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, previsto dall'art. 677 cod. pen., č necessaria una volontā cosciente e libera, cui č condizionata l'imputabilitā anche in riferimento al reato contravvenzionale ai sensi dell'art. 42 cod. pen., e che č esclusa dalla oggettiva impossibilitā di esecuzione dei lavori non dipendente da colpa.