(massima n. 1)
Il reato di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina è punito a titolo di colpa, sicché è necessario che il proprietario o la persona obbligata in sua vece siano coscienti della situazione di pericolo per le persone e non la eliminino per negligenza, imprudenza od imperizia. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la condanna dell'amministratore unico della società proprietaria di un castello parzialmente crollato in quanto, indigente ed in precarie condizioni di salute, era stato designato quale "prestanome" senza nulla sapere dell'immobile).