(massima n. 1)
In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all'art. 727 cod. pen. č integrato dalla detenzione degli animali con modalitą tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie pił note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali. (Fattispecie in cui č stata ritenuta penalmente rilevante la custodia di un cavallo in vano seminterrato angusto, alto meno di due metri e pieno di escrementi, tale da costringerlo a stare con la testa ed il collo continuamente abbassati e a limitarne la possibilitą di movimento).