(massima n. 1)
Presupposto dell'azione di regolamento di confini è l'incertezza della linea di demarcazione tra i fondi limitrofi e, qualora in primo grado sia stata esercitata detta azione, nel giudizio di appello può essere proposta, per la prima volta, la domanda diretta ad ottenere il rilascio della zona illegittimamente in possesso del confinante, senza incorrere nella violazione del divieto dell'art. 345 c.p.c., in quanto si tratta di domanda che costituisce il logico e conseguenziale sviluppo della richiesta dedotta originariamente dalla parte, fondata appunto sull'incertezza del confine tra i fondi.