(massima n. 1)
La mancata partecipazione del difensore all'udienza dibattimentale per adesione allo sciopero di categoria costituisce legittimo impedimento a comparire, a norma dell'art. 486, quinto comma c.p.p., solo se tempestivamente comunicata al giudice; tuttavia, tale comunicazione č richiesta solo se il difensore intenda far valere il diritto di ottenere la sospensione in virtł di tale impedimento. Per contro, l'impedimento riconducibile all'art. 304, primo comma, lett. a), c.p.p. prescinde da qualsivoglia istanza del difensore e consiste in una situazione oggettiva (fatti notori, comportamento abituale dei professionisti in un dato ambiente, prassi consolidate e simili) che, ragionevolmente interpretata e valutata di volta in volta, legittima la sospensione del dibattimento da parte del giudice, con conseguente sospensione del termine di prescrizione del reato, anche nell'ipotesi di imputato non detenuto. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto legittimi i rinvii delle udienze disposti dal giudice senza che vi fosse una richiesta del difensore motivata dalla partecipazione allo sciopero di categoria che, constatata la mancata partecipazione del difensore presuntivamente riconducibile ad impedimento per esercizio del diritto di sciopero, ha ritenuto di assicurare, disponendo il rinvio dell'udienza, la garanzia dei diritti di difesa).