(massima n. 1)
La sospensione del corso della prescrizione, quando si connette — in applicazione del comma primo dell'art. 159 c.p. — ad una sospensione del procedimento imposta da una particolare disposizione di Legge, è condizionata dall'esatta applicazione di quest'ultima, di talchè ne va esclusa la considerazione, nel computo del termine prescrizionale, quando il giudice riconosce che la sospensione del procedimento è stata indebitamente disposta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richiesta dell'imputato o del suo difensore (Fattispecie relativa alla sospensione del giudizio di legittimità disposta ai sensi dell'art. 5 comma secondo della Legge 12 giugno 2003, n. 133, in tema di cd. «patteggiamento allargato» norma transitoria successivamente ritenuta inapplicabile nei giudizi di impugnazione).