(massima n. 1)
Il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione; infatti, la sospensione del corso della prescrizione č normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale, equiparabile, a tal fine, al rinvio, con la conseguenza che essa č produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161, comma primo, c.p., e quando si procede congiuntamente per reati connessi, per tutti gli imputati, ex art. 161, comma secondo, c.p., non necessita di un formale provvedimento di sospensione e comprende tutto il periodo durante il quale il dibattimento č rinviato per impedimento o su richiesta dell'imputato o del difensore.