(massima n. 1)
I limiti di durata della sospensione dei termini della prescrizione del reato, quali previsti per il caso di rinvio del procedimento o del processo dall'art. 159, comma primo, n. 3, c.p., nella formulazione introdotta dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, non trovano applicazione qualora trattisi di rinvio disposto nel corso del giudizio di primo grado conclusosi anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge, atteso quando previsto dalla normativa transitoria risultante dall'art. 10, comma terzo, della legge medesima, dopo l'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006, che ha spostato in avanti il limite della retroattivitą della nuova disciplina dalla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado alla pronuncia della relativa sentenza.