(massima n. 1)
In tema di sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell’art. 159, comma primo, n. 3, c.p., deve ritenersi che essa non operi quando, essendovi stato rinvio dell’udienza su richiesta della parte civile, la difesa dell’imputato si sia limitata a non opporsi, essendo invece operante nel caso di richiesta di rinvio avanzata congiuntamente dalle difese dell’imputato e della parte civile (nella specie per l’espletamento di un tentativo di accordo sul risarcimento del danno) (Mass. redaz.).