(massima n. 1)
Nell'ipotesi di riconoscimento della continuazione, può essere escluso il cumulo giuridico conseguente quando esso risulti più gravoso rispetto al cumulo materiale delle pene; ma non può essere escluso l'accertamento di sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, per il fatto che la decorrenza del termine prescrizionale di ciascun reato decorre dalla data di cessazione della continuazione ai sensi dell'art. 158 c.p. Difatti, nel primo caso, la continuazione non può conseguire un effetto in contrasto con la sua ragione di previsione, che è quella di stabilire una pena unitaria per l'unicità ritenuta del reato, escludendo il cumulo materiale. Nel secondo invece, essa non può essere disapplicata per un vantaggio non correlato a tale ragione di previsione, dal momento che l'art. 158 c.p. presume proprio la statuizione di unicità del reato.