(massima n. 1)
In tema di prescrizione di reati, l'art. 158, primo comma c.p. ricollega l'inizio del decorso della prescrizione alla cessazione della continuazione, considerando il reato continuato come un'unitą reale, non suscettibile di scomposizione nei singoli reati che la compongono, siano essi istantanei o permanenti, sicché la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della continuazione per tutti i reati unificati nella complessa figura prevista dall'art. 81 cpv c.p. e, quindi, dalla consumazione dell'ultimo dei reati che entrano in continuazione, fermo restando il periodo prescrittivo proprio di ciascun reato.