(massima n. 1)
In tema di prescrizione del reato, la disciplina transitoria dettata dall'art. 10, comma terzo, della L. 5 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui esclude l'applicabilitą dei termini che risultino pił brevi per effetto delle nuove disposizioni qualora trattisi di processi gią pendenti, alla data di entrata in vigore di detta legge, in appello o in cassazione o per i quali vi fosse gią stata, se pendenti in primo grado, dichiarazione di apertura del dibattimento, va interpretata nel senso che l'esclusione investe non soltanto le disposizioni che stabiliscono i nuovi criteri di calcolo dei termini prescrizionali, ma anche tutte le altre disposizioni che hanno come conseguenza la riduzione di detti termini, tra cui, in particolare, quella che, avendo eliminato, nell'art. 158 c.p., il riferimento alla continuazione, ha fatto sģ che anche in caso di reati uniti da tale vincolo la prescrizione decorra dalla data di commissione di ciascuno di essi e non pił dalla data di cessazione della continuazione.