(massima n. 1)
Quando si procede per il reato di omesso versamento dell'Iva, la non punibilitą per particolare tenuitą del fatto č applicabile solo se l'ammontare dell'imposta non corrisposta č di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilitą, poiché la previsione di quest'ultima evidenzia che il grado di offensivitą della condotta ai fini della configurabilitą dell'illecito penale č stato gią valutato dal legislatore. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'applicabilitą dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. per insussistenza dei presupposti sul piano oggettivo con riferimento ad un omesso versamento pari a poco pił di 112.000 Euro, a fronte della soglia di punibilitą fissata in Euro 103,291,30).