(massima n. 1)
La diminuzione obbligatoria della pena prevista dall'art. 116, cpv., c.p. per chi volle il reato meno grave configura una vera e propria circostanza attenuante, che come tale č soggetta alla disciplina generale delle circostanze, compreso il necessario giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.p.