(massima n. 1)
Nella responsabilità anomala prevista dall'art. 116 c.p., il soggetto che il reato diverso non volle, pur avendolo previsto e ritenuto sicuramente evitabile, risponde di un reato doloso sulla base di un atteggiamento colposo, consistente nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta concorsualmente prevista con dolo, anche all'attività altrui, la quale come tale non è più finalisticamente controllabile, sì che è il criterio dell'evitabilità in concreto dell'evento previsto come possibile quello che — nell'ambito ovviamente della sussistenza, in ogni caso, del nesso di causalità materiale — segna la linea di demarcazione del campo di applicazione dell'art. 116 rispetto a quello dell'art. 110 c.p.