(massima n. 1)
La responsabilitą per concorso anomalo, disciplinata dal primo comma dell'art. 116 c.p., deve essere esclusa allorché il reato, asseritamente diverso, sia direttamente riconducibile alla volontą del concorrente, e cioč quando esso sia stato preveduto come ulteriore conseguenza dell'azione concordata e sia stato accettato dall'agente il rischio del verificarsi di tale previsione; in tali ipotesi sussiste la piena responsabilitą concorsuale ex art. 110 c.p. (Fattispecie in tema di rapina a mano armata di valori protetti da guardie giurate e tentato omicidio).