(massima n. 1)
Per la configurazione del concorso anomalo previsto dall'art. 116 c.p., è necessario che l'evento diverso e più grave non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo indiretto e, quindi, non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e non ne sia stato accettato il rischio del suo verificarsi (in tal caso ricorrerebbe il concorso pieno di cui all'art. 110 c.p.) e che l'evento più grave rispetto a quello concordato sia stato conseguenza prevedibile, da parte di un soggetto di normale intelligenza e cultura, quale possibile conseguenza della condotta voluta e concordata e non sia stato conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa concordata, sicché ne risulti spezzato il nesso di causalità.