(massima n. 1)
In tema di concorso di persone nel reato, l'applicabilità della norma di cui all'art. 116 c.p. — che prevede il concorso «anomalo» — è soggetta a due limiti negativi. Il primo di essi è costituito dall'accertamento che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, perciò, che il reato più grave non sia stato in effetti già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e, nonostante la previsione, non sia stato egualmente accettato il rischio del suo verificarsi, così preventivamente approvato. In tale situazione, infatti, sussiste la responsabilità concorsuale nell'ipotesi piena e non attenuata, ai sensi dell'art. 110 c.p. Il secondo limite è costituito dall'accertamento circa la non atipicità dell'evento diverso e più grave rispetto a quello concordato, sì che l'evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa, talché ne risulti spezzato il nesso di causalità.