(massima n. 1)
Sussiste responsabilitą a titolo di dolo eventuale, e non concorso anomalo in reato pił grave di quello inizialmente concordato, ai sensi dell'art. 116 c.p., nel caso di partecipazione ad un'azione di attacco nei confronti della forza pubblica, schierata in servizio di ordine pubblico e munita di appositi strumenti di dissuasione, quando detta azione sia condotta anche da soggetti che, preventivamente, in fase organizzativa, siano stati dotati di armi da sparo, essendo ragionevolmente prevedibile che di queste ultime venga fatto uso e connotandosi il dolo eventuale proprio per l'accettazione del rischio connaturato al prevedibile sviluppo dell'azione posta in essere (principio affermato con riguardo a delitti di omicidio e tentato omicidio di appartenenti alle forze dell'ordine, commessi in occasione di manifestazione di piazza).