(massima n. 1)
L'art. 116 c.p. non richiede che l'evento sia stato concretamente previsto e tanto meno accettato dal soggetto, quale possibile conseguenza della sua azione od omissione, ma che esso sia prevedibile in astratto, in base all'ordinato svolgersi delle situazioni umane. Ne consegue che tale normale sviluppo dell'azione si realizza quando il reato diverso o diverso e più grave non si presenta come evento eccezionale, atipico, per cui esso è da escludersi solo quando il reato diverso sia ontologicamente estraneo, per sua natura, al reato voluto da tutti, ovvero quando lo stesso si presenti come frutto di personale ed autonoma determinazione del suo autore e non riconducibile, perciò, al reato concordato.