(massima n. 1)
La linea di demarcazione del campo di applicazione dell'art. 116 c.p. è costituita dal criterio dell'evitabilità del fatto diverso o più grave previsto come possibile; criterio che deve essere determinato in concreto — tenendo, cioè, conto di tutte le circostanze che accompagnano l'azione dei concorrenti — e col parametro dell'uomo medio ejusdem condicionis et professionis.