(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilità della diminuente di cui all'art. 116, secondo comma, c.p., è necessario che esista, innanzitutto, una diversità tra reato commesso e reato voluto da taluno dei concorrenti, sicché non ricorre tale condizione, qualora il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, identifichi una coincidenza tra reato voluto e reato commesso dalle modalità del fatto e dalla partecipazione del concorrente alle varie fasi dell'azione delittuosa.