(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilitā della diminuente di cui all'art. 116, secondo comma, c.p., č necessario che esista, innanzitutto, una diversitā tra reato commesso e reato voluto da taluno dei concorrenti, sicché non ricorre tale condizione, qualora il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimitā, identifichi una coincidenza tra reato voluto e reato commesso dalle modalitā del fatto e dalla partecipazione del concorrente alle varie fasi dell'azione delittuosa.