(massima n. 1)
In tema di concorso di persone nel reato, l'attribuzione della responsabilitą per il reato pił grave rispetto a quello deliberato deve essere risolta caso per caso accertando se l'evento ulteriore e pił grave sia stato previsto e voluto, anche nella forma del dolo eventuale, oppure sia stato solo prevedibile, ma senza l'accettazione del relativo rischio. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, il quale aveva partecipato a una rapina essendo consapevole che i due complici erano muniti di armi automatiche pronte all'impiego in caso di resistenza delle vittime, condannato dalla corte d'assise d'appello per il delitto di omicidio, addebitato a titolo di dolo eventuale, escludendo nella specie la sussistenza del cosiddetto concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p.).