(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 116 c.p. costituisce norma speciale rispetto a quella generale dell'art. 83 c.p., mentre il ristretto, corrispondente campo comune di operatività — da individuare, rispettivamente, nell'esecuzione plurisoggettiva di un reato normalmente monosoggettivo ed in quella monosoggettiva di un reato — è costituito dalla previsione che l'evento diverso da quello voluto possa verificarsi; previsione accompagnata, però, dalla fiducia che lo stesso sarà evitato.