(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 116 c.p., è richiesto che il comportamento anomalo del compartecipe, dal quale sia derivato l'evento diverso e più grave, rientri nell'ambito di una normale prevedibilità come ordinario evolversi del reato concordato: di qui il necessario nesso psichico che rappresenta il fondamento della colpevolezza. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è chiarito che l'ordinario svolgersi dei fatti umani si realizza quando il reato diverso e più grave non costituisce un evento eccezionale o atipico rispetto al crimine voluto e concordato, affermandosi che l'omicidio della vittima in occasione d'una rapina si raccorda alla disciplina dell'art. 116 c.p.: la rapina — si è detto — «determina sempre un gravissimo pericolo per la vita del rapinato, il quale — per impulso naturale — è portato a resistere alla minaccia che gli proviene dal rapinatore ed a sperimentare qualsiasi mezzo per sottrarsi ad essa»). Il concorso previsto dall'art. 116 c.p. è equiparato, nei suoi effetti, al concorso comune di cui all'art. 110 dello stesso codice, salvo per quanto concerne la disposta diminuzione di pena. Ne deriva che l'applicabilità dei concorrenti delle aggravanti e, in particolare, di quella indicata nell'art. 61 n. 2 c.p., va regolata come nel concorso comune senza deroghe o eccezioni.